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Sez. 2, Sentenza n. 315 del 25/01/1978 (Rv. 389602 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - IN GENERE - GIURAMENTO DE SCIENTIA E DE VERITATE - DIFFERENZE AI FINI DELLA EFFICACIA PROBATORIA - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE I FATTI - DIFFERENZE TRA I PREDETTI GIURAMENTI QUANTO ALLE CONSEGUENZE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389602-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - IN GENERE - GIURAMENTO DE SCIENTIA E DE VERITATE - DIFFERENZE AI FINI DELLA EFFICACIA PROBATORIA - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE I FATTI - DIFFERENZE TRA I PREDETTI GIURAMENTI QUANTO ALLE CONSEGUENZE - SUSSISTENZA.*

Ai fini dell'efficacia probatoria non vi e differenza tra giuramento de scientia e giuramento de veritate; diverse sono, invece, le conseguenze che possono derivare, nelle due ipotesi, qualora il soggetto, al quale il giuramento viene deferito, dichiara di ignorare o di non ricordare i fatti indicati nella relativa formula, poiche, nel giuramento de scientia, cio e sufficiente a concretare un giuramento negativo che si risolve a favore di colui che lo presta, mentre in quello de veritate cio equivale e deve considerarsi come rifiuto a prestare il giuramento. (Conf 3621/69, mass n 343835; (Conf 3353/68, mass n 336374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)