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Sez. L, Sentenza n. 516 del 21/01/1998 (Rv. 511778 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione breve triennale ex art. 112 del testo unico - Norme del codice civile sulla prescrizione - Applicabilità - Cause di interruzione diverse dalla proposizione della domanda giudiziale - Efficacia.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511778-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

L'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che prevede, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la prescrizione triennale relativamente alle prestazioni a favore degli assicurati, dà luogo ad un'ipotesi di vera e propria prescrizione breve, non sottratta alla disciplina generale dettata per la prescrizione dal codice civile, poiché una opposta conclusione non trova idonea conferma né in elementi testuali, né nella "ratio" della disposizione, mentre ha una funzione estensiva e non restrittiva la previsione di una speciale causa di interruzione da parte del quarto comma dell'art. 112 (disposizione peraltro inapplicabile a seguito dell'attribuzione all'INAIL della gestione dell'assicurazione anche per il settore agricolo e quindi rappresentante un relitto storico già al momento del suo inserimento nel testo unico del 1965); ne consegue che rispetto a tale prescrizione assumono rilievo interruttivo le varie cause di interruzione della prescrizione previste dal codice civile e non la sola proposizione dell'azione in giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)