Sez. U, Sentenza n. 2861 del 23/04/1986 (Rv. 445901 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - CAMERA DEI DEPUTATI - IN GENERE - DIPENDENTI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CAMERA E DEI SUOI ORGANI.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - CAMERA DEI DEPUTATI - IN GENERE - DIPENDENTI - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CAMERA E DEI SUOI ORGANI.*
A norma dell'art. 12 del regolamento adottato dalla camera dei deputati il 18 febbraio 1971, il quale configura atto di normazione primaria, come tale non suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario, e si sottrae altresì a Sindacato di legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1985 (sulla base del rilievo della indipendenza garantita alle camere del Parlamento da ogni altro potere), le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di detta camera esulano dalla cognizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto spettano in via giurisdizionale esclusiva alla camera medesima ed ai suoi organi. (V 134/81, mass n 412341; (V 356/77, mass n 386651).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 113, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)