Sez. 1 - , Sentenza n. 13401 del 05/02/2020 Ud. (dep. 30/04/2020) Rv. 278823 - 01
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Mancata concessione del termine a difesa - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)