Sez. 5, Sentenza n. 703 del 08/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212777 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Decreto di sequestro probatorio - Provvedimento di convalida di sequestro - Corpo di reato - Motivazione in tali termini - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie: sequestro di tutte le copie di una pubblicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di sequestro probatorio del corpo del reato, è sufficiente, per la legittimità del provvedimento, che risulti giustificata tale qualificazione dell'oggetto sottoposto a sequestro, non essendo necessaria specifica motivazione sulla sussistenza, in concreto, delle finalità del predetto mezzo di ricerca della prova. Ciò non esclude, per altro, che anche il corpo del reato, quando non appaia più necessario il mantenimento del sequestro per finalità di prova, possa essere restituito all'avente diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro, in quanto corpo del reato, di tutte le copie di una pubblicazione, quantomeno allo scopo di accertare l'entità e la diffusione del danno cagionato da chi era accusato, appunto, di avere abusivamente curato tale pubblicazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)