Sez. 3, Sentenza n. 41178 del 24/10/2002 Cc. (dep. 10/12/2002) Rv. 222974 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro del corpo di reato - Motivazione sulla sussistenza delle concrete esigenze probatorie - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
In tema di sequestro probatorio, non è necessario, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato, offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, con la conseguenza che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro e di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo, a tal fine, necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, concreto, delle finalità proprie del sequestro probatorio. (Segnalazione di contrasto 15 dicembre 2000, n. 146).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)