Sez. 6, Sentenza n. 809 del 01/03/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213664 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ordinamento processuale francese - Processo contumaciale - Disciplina - Diritto di difesa - Disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Poiché spetta allo Stato in cui l'estradando è stato sottoposto a processo stabilire, in concreto, le modalità di esercizio del diritto dell'imputato a un'assistenza tecnica, purché esso venga riconosciuto, non può invocarsi, al fine di ottenere una sentenza contraria all'estradizione per l'estero, ex art. 705, comma secondo, lettera b) cod. proc. pen., il mancato rispetto del diritto fondamentale di difesa costituzionalmente garantito nel nostro Stato con riguardo all'ipotesi del processo in contumacia dell'imputato svoltosi nello Stato francese. Se, infatti, nell'ordinamento giuridico di tale Stato l'imputato contumace non ha diritto all'assistenza di un difensore (art. 630 c.p.), la sentenza contumaciale ha un carattere provvisorio, giacché l'imputato stesso ha diritto di essere nuovamente processato con le forme ordinarie, e quindi con l'assistenza di un difensore, se si costituisca o sia arrestato prima che la pena sia estinta per prescrizione; onde il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del fondamentale principio di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)