Sez. 6, Sentenza n. 1850 del 12/04/2000 Cc. (dep. 28/07/2000) Rv. 220754 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione verso la Francia - Persona giudicata in contumacia ("par dè faut") - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato francese, per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia ("par defaut") senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, perché tale tipo di sentenza, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa, essendo sostanzialmente equiparabile la sentenza "par defaut", nell'ambito della procedura estradizionale, all'atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando, senza che essa abbia forza esecutiva ai fini della pena inflitta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)