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Sez. 5, Sentenza n. 10625 del 22/10/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156044 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - MEZZO ADOPERATO - IRRILEVANZA - COMMISSIONE MEDIANTE MINACCE - IPOTIZZABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156044-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - MEZZO ADOPERATO - IRRILEVANZA - COMMISSIONE MEDIANTE MINACCE - IPOTIZZABILITÀ.*

Ai fini del delitto di sequestro di persona è irrilevante il mezzo adoperato per privare la vittima della libertà personale, per cui tale mezzo può anche consistere in minacce, sebbene non accompagnate da altri mezzi coercitivi, quando esse, per la loro forza intimidatrice, abbiano avuto un effetto tale da impedire alla vittima la libertà di movimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)