Sez. 1, Sentenza n. 25978 del 29/10/2008 (Rv. 605522 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore istante - Revoca del fallimento per il difetto dei presupposti di diritto sostanziale o per violazione di norme processuali - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Liquidazione - Onere probatorio della parte - Portata - Fattispecie - Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
In tema di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, a seguito di opposizione accolta per difetto dei presupposti di diritto sostanziale ovvero, come nella specie, per violazione di norme processuali, il fallito può chiedere, in entrambe le ipotesi, anche nello stesso procedimento ed ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., che sia pronunciata la responsabilità del creditore istante per i danni cagionati con dolo o colpa grave; l'esistenza di tale pregiudizio si configura "in re ipsa", come effetto della privazione della disponibilità dell'azienda, in analogia a quanto affermato con riguardo al bene occupato "sine titulo" da parte della P.A. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza d'appello, ne ha rilevato l'erroneità per non aver accolto l'istanza dell'opponente fallito volta ad acquisire il fascicolo fallimentare da cui sarebbero potute emergere le valutazioni dei beni aziendali, con ciò assolvendo la parte all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare in concreto il danno, così permettendone al giudice la liquidazione, anche se equitativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)