Sez. 1, Sentenza n. 4096 del 21/02/2007 (Rv. 595281 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore istante - Revoca del fallimento per inesistenza del credito vantato ovvero per difetto dei necessari presupposti soggettivi ed oggettivi - Responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. - Liquidazione dei danni - Presupposto - Onere probatorio della parte istante - Sussistenza - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
La responsabilità del creditore istante per il fallimento del proprio debitore per i danni derivati dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell'istituto della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ.; la relativa liquidazione del danno postula che la parte istante abbia assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)