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Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 28/02/2000 (Rv. 534473 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE | Provvedimento - Domanda del debitore di condanna del creditore ricorrente al pagamento delle spese ed al risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. - Necessità di pronunciare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534473-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE

Il Tribunale il quale rigetti, ai sensi dell'art. 22 della legge fallimentare, un'istanza di fallimento, è competente (ed è perciò tenuto) a provvedere in ordine alla richiesta - formulata dal debitore - di condanna del creditore ricorrente al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)