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Sez. L, Sentenza n. 4771 del 09/03/2004 (Rv. 570904 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ingiustificatezza ex art. 2103 cod. civ. - Conseguenze - Nullità - Inottemperanza da parte del lavoratore - Legittimità - Fondamento - Fattispecie relativa a licenziamento intimato a causa della non ottemperanza a trasferimento nullo per antisindacalità.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570904-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. (Nella specie il lavoratore, in luogo di assumere servizio nell'unità produttiva cui era destinato, aveva offerto la sua prestazione nel luogo in cui la svolgeva in precedenza, ricevendo un rifiuto a riceverla; successivamente non aveva più ripreso servizio nella nuova sede malgrado che l'agitazione sindacale intrapresa a seguito del suo trasferimento fosse stata sospesa. La S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del licenziamento adottato a seguito di trasferimento già dichiarato antisindacale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)