Sez. L, Sentenza n. 18209 del 20/12/2002 (Rv. 559364 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ingiustificatezza ex art. 2103 cod. civ. - Conseguenze - Nullità - Parziale inadempimento del datore di lavoro - Configurabilità - Inottemperanza da parte del lavoratore - Legittimità - Fattispecie relativa a licenziamento intimato a causa della non ottemperanza a trasferimento nullo per mancanza dei motivi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro a seguito della mancata ottemperanza, da parte del lavoratore, al trasferimento della sede dove svolgeva la propria attività, nullo per mancanza dei motivi, enunciati in maniera generica e con riferimento alle esigenze di una ristrutturazione, mai attuata fino alla data del licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)