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Sez. L, Sentenza n. 5709 del 10/06/1999 (Rv. 527247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Di dirigente di azienda industriale - Giustificazione del licenziamento - Condizioni - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

L'accertamento del licenziamento ingiustificato del dirigente non può fondarsi unicamente sui parametri valutativi impiegati per l'identificazione del licenziamento per giustificato motivo previsto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dovendosi invece tener conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso "ad nutum" del datore di lavoro (secondo una valutazione globale, e non analitica, ed una verifica di specifiche condizioni che escluda l'arbitrarietà del licenziamento), in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento meramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)