Sez. L, Sentenza n. 29668 del 18/12/2008 (Rv. 606138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione - Applicazione anche a licenziamento diverso da quello intimato ex art. 2119 cod. civ. - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio di proporzione tra la gravità dell'illecito disciplinare e la relativa sanzione, che trova applicazione non soltanto al recesso intimato ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., comporta che il giudice debba valutare non solo il comportamento previsto dalla norma, di contratto o di altra fonte, come punibile con il licenziamento, ma anche l'inserimento eventuale di esso nella vicenda caratterizzata da altri e sia pur meno gravi illeciti disciplinari. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel ritenere illegittimo il licenziamento intimato dalla Telecom Italia S.p.A. ad un proprio dipendente per utilizzo privato del telefono cellulare di servizio per invio di "sms" dal 3 gennaio al 31 ottobre del 2000, aveva escluso che potessero giustificare il licenziamento i fatti commessi sino al 30 settembre 2000 e cioè sotto il vigore del cnnl del 1996, che puniva l'utilizzo personale di prodotti software aziendali con una sanzione conservativa, reputando, inoltre, non così gravi da legittimare il recesso i fatti commessi nel solo mese di ottobre e cioè durante la vigenza del cnnl del 2000, che puniva analoga condotta con il licenziamento con preavviso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)