Sez. L, Sentenza n. 7543 del 30/03/2006 (Rv. 588529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra licenziamento e fatto addebitato - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Elementi oggettivi e soggettivi - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta addebitata al lavoratore ed essa deve essere compiuta con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, dovendosi tener conto sia del fatto nel suo contenuto obiettivo, sia dell'elemento soggettivo, avendosi riguardo all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato sul punto la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della relativa motivazione circa la ritenuta correttezza dell'irrogato licenziamento disciplinare, alla stregua della gravità della mancanza commessa dalla ricorrente, della natura e della qualità del rapporto, della posizione delle parti - nel caso in questione, la lavoratrice espletava l'attività sanitaria di infermiera professionale -, dell'entità della condotta negligente consistita nell'assoluta noncuranza delle prescrizioni mediche e nella specifica violazione di norme sull'esercizio della professione medica, nonché dell'intensità dell'elemento psicologico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)