Sez. L, Sentenza n. 14640 del 01/10/2003 (Rv. 567274 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Accordo aziendale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori delle imprese indistriali ed artigiane operanti nelle aree del Mezzogiorno ai livelli dei contratti collettivi nazionali ex art. 5 D.L. n. 510 del 1996 (conv. nella l. 608 del 1996 e modif. dagli artt. 23, comma secondo, legge n. 197 del 1997, 75 legge n. 448 del 1998 e 45 legge n. 144 del 1999 - Portata - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'accordo aziendale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori delle imprese industriali ed artigiane operanti nelle aree del Mezzogiorno ai livelli dei contratti collettivi nazionali disciplinato (nelle parti, nel contenuto, nei termini e negli adempimenti) dall'art. 5 del D.L. n. 510 del 1996 (conv. nella legge n. 608 del 1996 e come modif. dagli artt. 23, comma secondo, legge n. 196 del 1997, 75 legge n. 448 del 1998 e 45 legge n. 144 del 1999), oltre a determinare la sospensione dell'onere di corrispondere l'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma nono, lett. a), b) e c), D.L. n. 338 del 1989 (conv. nella legge n. 389 del 1989) quale condizione per fruire delle agevolazioni previste nei citato art. 5 D.L. n. 510 del 1996, incide sulle violazioni pregresse, aprendo un procedimento costituito dall'applicazione dell'accordo provinciale. Nel corso di tale procedimento, i provvedimenti di esecuzione delle predette violazioni non possono essere iniziati (ai sensi del comma terzo, secondo periodo), e, ove iniziati, devono essere sospesi (ai sensi del comma terzo, terzo periodo), con il riallineamento divenendo irreversibile la sanatoria - l'accertamento della cui sussistenza (che esige l'accertamento degli atti, degli adempimenti e del rispetto dei termini prescritti dalla norma, nonché dell'applicazione dell'accordo provinciale di riallineamento, e dell'avvenuto riallineamento) è di competenza del giudice di merito. Ne consegue che, essendo i provvedimenti di esecuzione - in corso al momento della stipulazione dell'accordo di recepimento - sospesi fino alla data del riallineamento, la relativa pretesa dell'Istituto non può essere, prima di tale data, respinta per intervenuta sanatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 75, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 23 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)