Sez. L, Sentenza n. 1389 del 11/02/1991 (Rv. 470867 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere. | Requisiti - Situazione reddituale - Prova certificazione degli uffici finanziari - Necessità - Esclusione - Dichiarazione sostitutiva ex art. 24 della legge n. 114 del 1977 - Idoneità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere.
La situazione reddituale alla quale è condizionato il diritto alla pensione sociale, riconosciuto dalla legge n. 153 del 1969 agli ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche e privi di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non necessariamente deve essere attestata dalla certificazione degli uffici finanziari confermativa della dichiarazione resa da chi richiede la pensione (secondo la previsione dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153), potendo l'assicurato - analogamente all'ipotesi della pensione di invalidità - ricorrere alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114, secondo cui i soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare sotto la propria responsabilità i fatti oggetto della certificazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)