Sez. U, Sentenza n. 744 del 25/10/1999 (Rv. 530754 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Amministratori e dipendenti di enti pubblici - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 - Responsabilità - Presupposti - Danno da perdita d'immagine dell'ente - Configurabilità - Natura patrimoniale - Qualificazione di parte - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Perché sussista la giurisdizione della magistratura contabile in relazione a fatti commessi da amministratori e dipendenti degli enti pubblici anteriori alle legge n. 20 del 1994, così come autenticamente interpretata dall'articolo 3 della legge n. 639 del 1996, deve essere configurabile una loro responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sull'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato e sulla violazione di doveri ad esso inerenti, ricadendo invece nella giurisdizione ordinaria la responsabilità extracontrattuale; conseguentemente, poiché il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo deve effettuarsi non sulla base della qualificazione attribuita alla propria pretesa dalla parte bensì del criterio del c.d. "petitum sostanziale" il quale privilegia la "causa petendi" dedotta, come in astratta configurata e in relazione al bene richiesto, rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione dell'azione di responsabilità amministrativa sia per il danno derivante da una perdita patrimoniale diretta sia per il danno all'immagine dell'ente, il quale è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso e pertanto, nonostante la qualificazione ad opera della parte come danno non patrimoniale ai sensi dell'articolo 2059 cod. civ., deve qualificarsi come danno patrimoniale (nella specie, deliberata dagli amministratori del Comune di Campi Bisenzio la costruzione di un ponte e successivamente l'abbattimento di quanto costruito per l'impossibilità di costruire la strada nel punto previsto per la presenza di vincoli, il Procuratore regionale aveva agito per il risarcimento del danno patrimoniale derivato al Comune per spese di costruzione e demolizione e del danno non patrimoniale arrecato all'immagine dell'ente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)