Sez. 3, Sentenza n. 3729 del 26/06/1984 (Rv. 435717 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA E POSSIBILITÀ DI SANATORIA DI ESSA - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 34 DELLA LEGGE N. 203 1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA E POSSIBILITÀ DI SANATORIA DI ESSA - DISCIPLINA EX ARTT. 5 E 34 DELLA LEGGE N. 203 1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
La norma di cui agli artt. 5, secondo e terzo comma, e 34, quarto comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (nuova normativa sui patti agrari) - per la quale, nel caso di grave inadempimento del colono, il concedente, prima di ricorrere al giudice per la risoluzione del contratto, deve contestare al suddetto, a mezzo di lettera raccomandata, l'inadempimento, suscettibile di sanatoria entro il termine di tre mesi - inerendo ad una condizione di procedibilità della domanda di risoluzione, non si applica ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di tale legge.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)