Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 10/09/1985 (Rv. 442123 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'INADEMPIMENTO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - GIUDIZI INIZIATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'INADEMPIMENTO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - GIUDIZI INIZIATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - INAPPLICABILITÀ.*
La disposizione dell'art. 5 della legge n. 302 del 1982 (applicabile, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge, anche al contratto di Colonia parziaria), per la quale, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore deve contestare all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, l'inadempimento, inerendo ad una condizione di proponibilità della domanda, non trova applicazione ai giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge, giacché quando il processo sia stato già validamente incardinato e sia in corso di svolgimento, risulta impossibile quella funzione di prevenzione e selezione del contenzioso giudiziario assegnata a quel meccanismo volto al soddisfacimento o alla conciliazione "ante litem" della controversia. (V 3015/85, mass n 440728; (V 3595/84, mass n 435588; (V 3729/84, mass n 435717).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)