Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 17/07/1986 (Rv. 447348 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - SOPRAVVENIENZA NEI GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - SOPRAVVENIENZA NEI GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di risoluzione di contratto di affitto di fondo rustico, la contestazione dell'inadempienza che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982, il locatore è tenuto a fare prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, integra non una condizione dell'Azione - non rilevando sul piano sostanziale non attenendo alla struttura del fatto costitutivo dell'affermato diritto alla risoluzione - bensì una condizione di proponibilità della domanda di risoluzione, con la conseguenza che la suddetta norma non trova applicazione nei giudizi in corso, ritualmente introdotti secondo la legislazione anteriore, ponendosi con carattere di specialità rispetto alla disposizione transitoria di cui al primo comma dell'art. 53 della stessa legge, che dispone la applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi in corso. (Conf 149/86, mass n 443790; (Conf 3015/85, mass n 440728; (Conf 3729/84, mass n 435717; (Conf 3095/84, mass n 435588).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)