Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 10/09/1985 (Rv. 442122 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADEMPIMENTO E PREAVVISO DELL'ESERCIZIO DELLA AZIONE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI INIZIATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADEMPIMENTO E PREAVVISO DELL'ESERCIZIO DELLA AZIONE - CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI INIZIATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
La domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, per inadempienza dell'affittuario, è soggetta, nella disciplina introdotta dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, ad entrambi i preventivi adempimenti contemplati dall'art. 5 terzo comma e dallo art. 46, primo-quinto comma, e, cioè, alla motivata contestazione scritta del dedotto inadempimento (rivolta a consentire allo affittuario di sanare la morosità, e non riconducibile nello ambito della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ.), nonché al preavviso, sempre per iscritto e da comunicarsi anche all'ispettorato dell'agricoltura, della pretesa che si intende avanzare (al fine dell'esperimento della procedura conciliativa in proposito regolata). I suddetti adempimenti, cui il concedente può provvedere con Atti separati, od anche con unico atto (sempreché contenga i requisiti dell'uno e dell'altro), costituiscono condizioni di proponibilità dell'Azione. Ciò comporta che si sottrae agli adempimenti medesimi la domanda di risoluzione che sia stata introdotta prima della data di entrata in vigore della citata legge, atteso che, vertendosi in tema di Disposizioni processuali, il principio generale dell'assoggettamento dell'atto ai requisiti fissati dalla legge del tempo del suo compimento potrebbe restare escluso solo in presenza di un'espressa previsione contraria, non rinvenibile nella norma transitoria dell'art. 53 in tema di applicabilità della nuova disciplina alle controversie in corso. (V 3729/84, mass n 435717; (V 3595/84, mass n 435588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)