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Sez. 1, Sentenza n. 11125 del 07/05/2010 (Rv. 613305 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Società quotata in borsa - Emissione di obbligazioni convertibili in azioni di risparmio - Acquisizione del controllo da parte di terzi - Offerta pubblica di acquisto - Revoca della quotazione di borsa - Impossibilità sopravvenuta della conversione - Conseguenze - Responsabilità dell'emittente per la mancata deliberazione di un aumento di capitale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613305-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di risparmio da parte di una società quotata in borsa abbiano fatto seguito l'acquisizione del controllo da parte di nuovi soci, tenuti a promuovere un'offerta pubblica di acquisto delle azioni residue, ai sensi dell'art. 10, nono comma, della legge 12 febbraio 1992, n. 149, e la conseguente revoca della quotazione in borsa della società, che abbia reso impossibile la conversione delle obbligazioni, non è configurabile una responsabilità della società emittente, per non avere la stessa provveduto a deliberare un aumento di capitale onde salvaguardare la convertibilità dei titoli riportando il flottante al di sopra dei limiti previsti dalla predetta disposizione, in quanto, non essendo sufficiente a tal fine la mera deliberazione dell'assemblea, ma occorrendo anche la concreta sottoscrizione delle nuove azioni da parte degli investitori, sottratta al potere dispositivo della società, la revoca della quotazione in borsa non può essere posta in rapporto di causalità con la condotta di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 2420 bis, Legge 12/02/1992 num. 149 art. 10 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)