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Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 23/02/2000 (Rv. 534297 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Mancato adempimento dei termini - Impossibilità della prestazione - Requisiti - "Factum principis" - Idoneità ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534297-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza: in particolare, con riguardo alla promessa di vendere un locale ad uso commerciale munito di licenza di esercizio, non è ravvisabile il "factum principis" idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento nella mancata concessione di tale licenza da parte della competente autorità derivante dall'inosservanza, da parte del richiedente, delle prescrizioni all'uopo necessarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)