Sez. 2, Sentenza n. 13733 del 12/06/2009 (Rv. 608621 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Legge 26 novembre 1990, n. 353 - Artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alle leggi n. 80 e n. 263 del 2005) - Distinzione tra udienza di trattazione e udienza istruttoria - Sussistenza - Ammissione delle prove - Provvedimento proprio dell'udienza di cui all'art. 184 - Conseguenze - Ammissione delle prove alla prima udienza di trattazione - Condizioni.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE
Nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del "thema decidendum" sono collegate agli introduttivi della causa ed all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva. L'ammissione delle prove, pertanto, costituisce il provvedimento proprio dell'udienza regolata dall'art. 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello modificato dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, sicché solo ove le parti concordino sulla necessità di ammettere le prove già richieste da entrambe e non ritengano di doverne chiedere altre, il giudice può provvedere sull'ammissione delle prove medesime nella prima udienza di trattazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)