Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 23/02/2006 (Rv. 587635 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO | Qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
Il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nel caso di specie parte attrice aveva domandato la risoluzione di una transazione per inadempimento della controparte, la quale aveva contestato la natura di transazione della dichiarazione sottoscritta; la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva qualificato come transazione novativa l'accordo raggiunto tra le parti, avendo le stesse dichiarato di rinunciare e di annullare ogni precedente scritto ed accordo derivante dal contratto di locazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)