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Sez. 2, Sentenza n. 10976 del 31/01/2005 Cc. (dep. 21/03/2005) Rv. 231386 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione per ritenuta particolare complessità del giudizio abbreviato - Riconoscimento di posizioni differenziate in ragione della tipologia del giudizio abbreviato (condizionato o meno) - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231386-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta dal G.u.p. nel corso del giudizio abbreviato, motivato sulla complessità del processo in relazione alla gravità dei reati, al numero degli imputati, alla mole della documentazione da esaminare ed ai tempi per l'espletamento di perizie richieste dai difensori, si estende anche agli imputati che non abbiano condizionato la scelta del rito, e ciò anche se i loro difensori, al momento in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione, abbiano già presentato le conclusioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)