Sez. 1, Sentenza n. 1940 del 25/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204916 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione per ritenuta particolare complessità del dibattimento - Riconoscimento di singole posizioni differenziate - Possibilità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. basandosi la detta causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè ad una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo, insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti (come previsto dall'attuale comma quinto dell'art. 304 cod. proc. pen., quale sostituito dall'art. 15, comma primo, della legge 8 agosto 1995 n. 332), di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)