Sez. L, Sentenza n. 8797 del 27/08/1990 (Rv. 469077 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO - ININFLUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO - ININFLUENZA.*
Con riguardo all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per la quale vige il principio della automaticità delle prestazioni, l'eventuale inosservanza del datore di lavoro all'Obbligo assicurativo non fa venir meno il diritto del lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro ad ottenere dall'Inail le prestazioni di legge e pertanto non è di ostacolo al normale decorso della relativa prescrizione in applicazione del disposto dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere; né il decorso di tale termine è impedito dalla mera incertezza sull'esistenza, o meno, dell'Obbligo assicurativo (nella specie, dei vigili urbani), trattandosi di un ostacolo di fatto, come tale giuridicamente irrilevante. (V 557/88, mass n 457058; (V 2737/87, mass n 451844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)