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Sez. L, Sentenza n. 557 del 23/01/1988 (Rv. 457058 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DERIVANTE DA MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONI TRIENNALI - DECORRENZA - DIRITTO ALLA RENDITA GIÀ COSTITUITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - ATTO ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457058-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DERIVANTE DA MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONI TRIENNALI - DECORRENZA - DIRITTO ALLA RENDITA GIÀ COSTITUITA - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - ATTO ESCLUSIVO.*

L'Azione per il conseguimento della rendita per Invalidità permanente derivante da malattia professionale soggiace, secondo la disciplina dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969), a prescrizione triennale, con decorso non dalla data della manifestazione di detta malattia, ma dal momento in cui la malattia medesima abbia dato luogo al postumo indennizzabile, mentre il diritto alla rendita già costituita è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale. Il predetto termine triennale, in relazione alla peculiarità della sua funzione, si sottrae alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione ed interruzione della prescrizione e resta soggetto solo alle specifiche Disposizioni di cui agli artt. 111, secondo e terzo comma, e 112, quarto comma, del d.P.R. citato, con la conseguenza, in particolare, che è interrotto soltanto dalla domanda giudiziale e non anche da altri Atti di Costituzione in mora del debitore. (V 2737/87, mass n 451844; (V 1529/86, mass n 444897; (V 1160/86, mass n 444655; (V 4857/85, mass n 442251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)