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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1982 (Rv. 419290 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - AZIONE VOLTA ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI NEGOZI CONCLUSI TRA I SOCI SUL PRESUPPOSTO DELLA CONSEGUENTE PERDITA, A CAUSA DI ESSI, DI ATTIVITÀ SOCIALI - ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL FALLIMENTO IN SOSTITUZIONE DEI CREDITORI - ESCLUSIONE - TITOLARITÀ DIRETTA DELL'AZIONE PREDETTA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419290-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - AZIONE VOLTA ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI NEGOZI CONCLUSI TRA I SOCI SUL PRESUPPOSTO DELLA CONSEGUENTE PERDITA, A CAUSA DI ESSI, DI ATTIVITÀ SOCIALI - ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL FALLIMENTO IN SOSTITUZIONE DEI CREDITORI - ESCLUSIONE - TITOLARITÀ DIRETTA DELL'AZIONE PREDETTA - CONFIGURABILITÀ.*

Il curatore del fallimento di una società che agisca per ottenere la dichiarazione di nullità di negozi conclusi tra i soci, in quanto determinativi della perdita di attività sociali, non esercita un diritto del fallimento in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione del patrimonio originario della fallita, ma fa valere l'Azione (di nullità) già esistente, quale avente causa della società fallita, e, quindi, in quanto avente causa di questa come diretto titolare dell'Azione stessa, operando a tutela di un interesse attuale e concreto, poiché, indipendentemente dalle cause dell'insolvenza che hanno provocato la dichiarazione di fallimento e dall'incidenza che su tale situazione possa avere avuto l'uscita dal patrimonio sociale di talune attività ed a prescindere, pertanto, dal tempo in cui sono stati posti in essere gli Atti di disposizione, il diritto della società risulta tuttora leso per il solo fatto che nel patrimonio sociale dovrebbero esservi delle attività che invece risultano mancanti. (V 1835/78, mass n 391223; (V 3537/77, mass n 387128; (V 4272/76, mass n 382968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)