Sez. 1, Sentenza n. 3537 del 05/08/1977 (Rv. 387128 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI DAL DEBITORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - POSIZIONE DEL CURATORE - TERZO O AVENTE CAUSA DAL FALLITO - DETERMINAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - VENDITA DI AUTOVEICOLO NON TRASCRITTA AL PRA PRIMA DEL FALLIMENTO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CURATORE, DELL'INOPPONIBILITA AL FALLIMENTO - POSIZIONE DI TERZO - CONFIGURABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI DAL DEBITORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - POSIZIONE DEL CURATORE - TERZO O AVENTE CAUSA DAL FALLITO - DETERMINAZIONE RISPETTIVA - CRITERI - VENDITA DI AUTOVEICOLO NON TRASCRITTA AL PRA PRIMA DEL FALLIMENTO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CURATORE, DELL'INOPPONIBILITA AL FALLIMENTO - POSIZIONE DI TERZO - CONFIGURABILITA.*
Il criterio, in base al quale va individuata la posizione del curatore rispetto agli Atti compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, e fondato sul rilievo che il curatore deve essere considerato avente causa del fallito quando eserciti un diritto trovato nel fallimento e nel quale e succeduto, come per le azioni di adempimento, risoluzione o rescissione del contratto concluso dal fallito; mentre deve riconoscersi al curatore la qualita di terzo quando esercita un diritto proprio del fallimento in relazione ai negozi anteriormente compiuti dal fallito, perche in tal caso il curatore agisce in sostituzione dei creditori per la ricostruzione del patrimonio originario del fallito. Pertanto, in relazione alla vendita di un autoveicolo effettuata dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la posizione del curatore, che deduca l'inopponibilita, ex art 45 legge fallimentare, al fallimento dell'atto traslativo dell'autoveicolo perche non trascritto al PRA prima del fallimento, e quella di terzo, in quanto fa valere in sostituzione dei creditori il diritto alla apprensione dei beni del fallito ed alla ricostruzione del suo patrimonio.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)