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Sez. 1, Sentenza n. 4272 del 17/11/1976 (Rv. 382968 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - POSIZIONE DI TERZO NEI GIUDIZI FALLIMENTARI - LIMITI - CONSEGUENZE - OPPONIBILITA DEGLI ATTI EX ART 2704 COD CIV - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382968-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - POSIZIONE DI TERZO NEI GIUDIZI FALLIMENTARI - LIMITI - CONSEGUENZE - OPPONIBILITA DEGLI ATTI EX ART 2704 COD CIV - FATTISPECIE.*

Non sempre il curatore si presenta nei giudizi fallimentari quale terzo, con la correlativa operativita dell'art 2704 cod civ, per quanto attiene all'opponibilita degli Atti nei suoi confronti, giacche rispetto a rapporti giuridici preesistenti, alle obbligazioni proprie del fallito, ai suoi debiti da insinuare nel fallimento, fuori delle ipotesi di simulazione o revocatoria, egli assume la stessa posizione del medesimo e non puo essere considerato terzo. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto esatto il principio affermato dal giudice del merito, secondo cui il riconoscimento di debito del fallito anteriore al fallimento, e opponibile al curatore indipendentemente dalla certezza della data). (V 229/65; (V 1903/62; (V 1709/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 30, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)