Sez. L, Sentenza n. 7818 del 22/10/1987 (Rv. 455637 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA E ORDINE DI INNOVAZIONE IN CASO DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - POTERE DEL COLLEGIO - ESERCIZIO DA PARTE DEL SOLO PRESIDENTE - DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ILLEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA E ORDINE DI INNOVAZIONE IN CASO DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - POTERE DEL COLLEGIO - ESERCIZIO DA PARTE DEL SOLO PRESIDENTE - DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ILLEGITTIMITÀ.*
Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro i poteri del Presidente del tribunale si esauriscono con l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello (ex art. 435 cod. proc. civ.), mentre ogni altro potere influente sullo svolgimento del processo di secondo grado è attribuito al collegio. Pertanto - in caso di nullità di notificazione del decreto suddetto - rientra nei poteri del collegio (e non già del Presidente) l'emanazione di un provvedimento diretto a fissare la nuova udienza di discussione dell'appello e a disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del nuovo decreto. Consegue che, se il provvedimento di nuova fissazione della udienza di discussione sia stato adottato dal Presidente, anziché dal collegio, la rinnovazione della detta notificazione deve ritenersi "contra legem" con la conseguenza dell'illegittimità della dichiarazione di contumacia della parte convenuta e della nullità del giudizio. (V 3393/84, mass n 435401; (V 2054/81, mass n 412776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)