Sez. 3, Sentenza n. 157 del 15/11/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218537 - 01
SANITÀ PUBBLICA | Disciplina dei rifiuti - Art. 51 del D. lgs. n. 22 del 1997 - Rifiuto "proprio" dell'imprenditore - Nozione.
SANITÀ PUBBLICA
Al fine di configurare i rifiuti come "propri" dell'imprenditore non è necessario che gli stessi siano materialmente prodotti quali elementi di scarto di lavorazioni dell'impresa, ovvero che derivino da una specifica attività di smaltimento, essendo sufficiente che si tratti di cose di cui l'originario detentore si disfi e che siano stati trattenuti dall'imprenditore in connessione con l'esercizio dell'attività produttiva di beni o servizi, con la prospettiva di disfarsene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)