Sez. 3, Sentenza n. 21925 del 14/05/2002 Ud. (dep. 06/06/2002) Rv. 221959 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del D. Lgs n. 22 del 1997 - Natura di reato proprio - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, non deve necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione dei rifiuti, stante la espressione "chiunque" contenuta nel comma primo del citato articolo e la avvenuta soppressione, ad opera dell'art. 7, comma sesto, del Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389, in relazione all'appartenenza dei rifiuti, dell'inciso "prodotti da terzi" originariamente contenuto nella disposizione in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)