Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 21/01/2000 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 215942 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Produttore di rifiuti - Nozione - Riferimento ad un criterio non solo materiale, ma anche giuridico, di attività da cui derivi la produzione di rifiuti - Necessità - Conseguenze - Fattispecie concernente il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di precedenti fabbricati, con creazione, quindi, di materiali di risulta.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Per "produttore" di rifiuti, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.b), del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art.10, comma 1, del citato D.L.G. n.22 del 1997, di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che fosse da considerare "produttore" di rifiuti il titolare di una concessione edilizia la cui realizzazione aveva richiesto la demolizione di edifici preesistenti con conseguente accumulo di una cospicua quantità di materiali di risulta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)