Sez. 1, Sentenza n. 2775 del 23/07/1969 (Rv. 342510 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE DI PARTE CONVENUTA - EFFETTI - DEDUZIONE DI MOTIVI DIVERSI PER GIUSTIFICARE LA PRETESA TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - POSIZIONE DI PARTE CONVENUTA - EFFETTI - DEDUZIONE DI MOTIVI DIVERSI PER GIUSTIFICARE LA PRETESA TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA.*
L' amministrazione finanziaria, nel processo, promosso dal contribuente, di opposizione ad ingiunzione fiscale, ha la veste processuale e sostanziale di parte convenuta. Pertanto, ha diritto di dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria e di contestare, anche per motivi diversi da quelli indicati nell'atto di accertamento del tributo, la domanda tendente alla declaratoria di illegittimita di tale atto. (nella specie, in ipotesi di opposizione ad ingiunzione fiscale, basata sulla presunzione di liberalita di cui allo art. 5 del dll 8 marzo 1945, n. 90, la SC ha ritenuto ammissibile la deduzione subordinata della amministrazione finanziaria che gli opponenti fossero dichiarati tenuti a corrispondere l'imposta stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito sulla differenza tra il prezzo dichiarato ed il valore successivamente accertato, nel presupposto che il negozio, per la parte relativa al maggior valore accertato, dissimulasse un atto di liberalita). (V. 2673-68, massima n. 335215 38-68, massima n. 330843).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)