Sez. L, Sentenza n. 7092 del 21/12/1982 (Rv. 424763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - IPOTESI TASSATIVE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - IPOTESI TASSATIVE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In riferimento alle varie ipotesi delle tassative eccezioni nelle quali è consentita l'apposizione del termine in deroga alla regola generale enunciata nel primo comma dell'art. 1 legge 18 aprile 1962 n. 230 ("il contratto si reputa a tempo indeterminato"), non è la natura dell'attività espletata dal lavoratore che giustifica l'apposizione del termine, bensì la natura oggettiva dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, incompatibile con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che verrebbe gravata, altrimenti, da costi antieconomici. Le dette ipotesi, tassative e autonome, di contratti a termine trovano ragion d'essere in un presupposto comune, costituito dal fatto che esse obiettivamente devono riferirsi ad attività specifiche delimitate nel tempo e che per ciò stesso, rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, assumono la comune connotazione di rispondere ad una esigenza di carattere temporaneo, destinata ad esaurirsi entro un breve periodo e che nel contempo non consenta l'inserzione stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa; talché tale "ratio", che presiede a tutte le suaccennate fattispecie normative, costituisce l'unico criterio valido per l'esatta interpretazione di esse ed esige che, ove esista una permanente occasione di lavoro, il contratto debba sempre essere stipulato a tempo indeterminato. (Conf 3648/81, mass n 414271; (Conf 2093/81, mass n 412815).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)