Sez. L, Sentenza n. 2093 del 10/04/1981 (Rv. 412815 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PRESSO IMPRESE DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - APPOSIZIONE DI UN TERMINE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PRESSO IMPRESE DELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - APPOSIZIONE DI UN TERMINE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il contratto di lavoro a tempo determinato e consentito esclusivamente sul presupposto della obiettiva limitazione nel tempo della utilita fornita dalla prestazione di lavoro. Conseguentemente, anche nel caso previsto dalla lettera e, dell'art 1, della legge n 230 del 1962, che disciplina le assunzioni presso imprese che producono spettacolo, l'apposizione del termine e lecita se la occasione di lavoro รจ connessa alla realizzazione di uno o piu spettacoli determinati e non invece ad assolvere ad esigenze di lavoro permanenti. (Conf 2632/80, mass n 406371; (Conf 1017/79, mass n 397212).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)