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Sez. L, Sentenza n. 3648 del 05/06/1981 (Rv. 414271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO NELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SCRITTURE DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO NELLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI - INCLUSIONE.*

Il requisito della temporaneita della prestazione, cioe il collegamento dell'attivita lavorativa con un'esigenza di carattere temporaneo del datore di lavoro, e comune a tutte le ipotesi in cui l'art 1 della legge 18 aprile 1962 n 230 consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato e, pertanto, anche a quella (scritture del personale artistico e tecnico nella produzione di spettacoli) previsto dalla lettera C) dello stesso articolo pur nella formulazione anteriore alla legge 23 maggio 1977 n 266. (V 4194/80, mass n 408067; (V 1017/79, mass n 397211; (Conf 2632/80, mass n 406371).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)