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Sez. L, Sentenza n. 2810 del 24/02/2003 (Rv. 560695 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Ristrutturazione aziendale - Presupposti - Sindacato giudiziale - 'Fumus' di precostituzione del giustificato motivo obiettivo - Vicende anteriori e successive alla data del licenziamento - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Il giudice, nell'indagine sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non può rivolgere la sua attenzione, con formalistica valutazione, alla sola situazione aziendale esistente alla data del licenziamento, ma, soprattutto nei casi caratterizzati da profili di dubbia trasparenza ed interpretazione, deve estendere l'accertamento ad un arco temporale idoneo a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate ad un licenziamento effettuato al di fuori delle ipotesi consentite in caso di ristrutturazione aziendale (Nella specie, il datore di lavoro aveva licenziato una lavoratrice, adducendo quale giustificazione una crisi economica e la necessità di ristrutturare l'azienda, ma dall'istruttoria era emerso che un mese prima ed un mese dopo il licenziamento aveva assunto tre lavoratori - sia pure stipulando con uno di essi un contratto di associazione in partecipazione - affidando ad uno degli stessi mansioni riconducibili a quelle della lavoratrice licenziata; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)