Sez. L, Sentenza n. 85 del 10/01/1986 (Rv. 443736 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ.*
Il disposto dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori (concernente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno) è applicabile anche nell'ipotesi di rapporto di lavoro dei dipendenti esattoriali, anche se tale tipo di rapporto ha acquistato stabilità reale prima dello statuto in virtù dell'art. 140 DPR n. 858 del 1963, atteso che la normativa del suddetto art. 18 - essendo dotata di una particolare forza espansiva - appronta un rimedio di carattere generale per i casi di licenziamento illegittimo, in difetto di una speciale diversa disciplina legislativa e sempre che ricorrano i requisiti dimensionali di cui all'art. 35 dello statuto. (V 405/82, mass n 418112; (V 3793/80, mass n 407636).*
Riferimenti normativi: DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)