Sez. L, Sentenza n. 405 del 21/01/1982 (Rv. 418112 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (IMPOSTE DIRETTE) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ - SUSSISTENZA - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (IMPOSTE DIRETTE) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ - SUSSISTENZA - CREDITI DI LAVORO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
L'art. 140 quarto comma, del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 (T.U. Sulla riscossione delle imposte dirette) ha garantito al rapporto di lavoro del personale delle esattorie - nel ricorso di determinati presupposti (conferma dell'esattore ed iscrizione al fondo previdenziale da almeno due anni) - una stabilità non inferiore a quella poi assicurata, in via generale, dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e, pertanto, la prescrizione dei crediti di lavoro dei dipendenti che beneficiano di tale garanzia decorre, dall'entrata in vigore della norma (art. 140 citato) che la prevede, anche in costanza di rapporto. (V 5656/78, mass n 395429; (Conf 3793/80, mass n 407636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)