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Sez. L, Sentenza n. 9420 del 18/07/2000 (Rv. 538501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti a termine illegittimi - Conversione in unico rapporto a tempo indeterminato - Periodi intermedi di inoperosità - Diritto alla relativa retribuzione - Sussistenza - Condizioni - Presunzione "juris tantum" di offerta della prestazione lavorativa - Rilevanza.
Stato
decisa il 2000-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel caso di successivi contratti a tempo determinato convertiti "ope judicis" in un unico rapporto a tempo indeterminato, per la illegittimità del termine, per stabilire l'"an debeatur" della retribuzione dei periodi intermedi non è sufficiente un criterio di decisione limitato al rapporto sinallagmatico fra obbligazione di lavoro e obbligazione retributiva, ma è necessario un ulteriore accertamento volto a verificare se la prestazione di lavoro non è stata eseguita per fatto imputabile all'una o all'altra parte del rapporto, in un caso essendo attribuita al datore di lavoro, quale sanzione per l'inadempimento del lavoratore, la facoltà di recesso dal rapporto e, nell'altro, quale sanzione del rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro senza legittimo motivo, essendo attribuito al lavoratore il diritto al risarcimento del danno corrispondente alle ordinarie retribuzioni, tenuto conto che, al riguardo, l'intimazione a ricevere la prestazione, ex art. 1217 cod. civ., per la quale non occorrono particolari requisiti formali che pongano un onere probatorio a carico del lavoratore, può essere presunta dal giudice quale ragionevole conseguenza dell'interesse del lavoratore alla continuità del rapporto e della retribuzione, salva la prova contraria data dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)