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Sez. L, Sentenza n. 3642 del 05/06/1981 (Rv. 414266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI PIU CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - NULLITA DELLE CLAUSOLE CONTENTI L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - PRESUNZIONE DI SOSPENSIONE CONCORDATA NEI PERIODI INTERMEDI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISPONIBILITA DEL LAVORATORE AD ESEGUIRE LA PROPRIA PRESTAZIONE IN TALI PERIODI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI PIU CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - NULLITA DELLE CLAUSOLE CONTENTI L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - PRESUNZIONE DI SOSPENSIONE CONCORDATA NEI PERIODI INTERMEDI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISPONIBILITA DEL LAVORATORE AD ESEGUIRE LA PROPRIA PRESTAZIONE IN TALI PERIODI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Nel caso di successione di piu contratti di lavoro a tempo determinato, la nullita delle clausole concernenti l'apposizione del termine fa si che tra le parti debba intendersi costituito, fin dalla prima assunzione del lavoratore, un unico contratto a tempo indeterminato, del quale non puo presumersi una sospensione concordata nei periodi intermedi, non lavorativi, fra un contratto a termine e l'altro. Ne consegue che in tali periodi - dei quali deve tenersi conto ai fini della Determinazione del contenuto dei diritti (come, in particolare, quello all'indennita di anzianita) connessi alla durata del rapporto la semplice disponibilita del lavoratore ad eseguire la propria prestazione gli da diritto anche alla retribuzione, ancorche il datore di lavoro non abbia, di fatto, utilizzato l'opera del dipendente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)