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Sez. 2, Sentenza n. 3326 del 29/05/1982 (Rv. 421296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - FRASI ECCEDENTI I LIMITI DELLA CORRETTA MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO VERSO LA SENTENZA IMPUGNATA - CANCELLAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421296-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - FRASI ECCEDENTI I LIMITI DELLA CORRETTA MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO VERSO LA SENTENZA IMPUGNATA - CANCELLAZIONE - NECESSITÀ.*

Ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., deve essere ordinata la cancellazione delle frasi, contenute negli scritti difensivi, che qualificano le considerazioni della sentenza impugnata con espressioni eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione del dissenso verso il provvedimento impugnato. (nella specie, la C.S. ha disposto la cancellazione nella memoria del ricorrente delle frasi "aberrazione logica prima che giuridica, farraginoso arbitrio e allucinazione tortuosa, insulto alla realtà storica e processuale"). (V 5991/79, mass n 402685).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)