Sez. 5, Sentenza n. 6392 del 19/03/2014 (Rv. 630587 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Omessa indicazione di un'agevolazione per l'anno in cui avrebbe generato un miglior risultato di imposta - Mancata tempestiva istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Conseguenze - Fattispecie anteriore alla configurazione dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, quale introdotta dal d.P.R. n. 435 del 2001.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, prima della introduzione, con il d.P.R. 12 luglio 2001, n. 435, dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente che non si sia avvalso di un'agevolazione fiscale nella dichiarazione per l'anno in cui avrebbe generato un migliore risultato d'imposta, omettendo, altresì, di formulare tempestivamente, la relativa istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nei diciotto mesi dalla data del versamento o della operata ritenuta, perde anche la facoltà di riporto del maggior credito, ove egli intenda completare la vicenda rettificativa della dichiarazione dei redditi con un effetto economico analogo, e sia pure nel termine di cui all'art. 9, ottavo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e quanto al credito maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 n. 2 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)